L’emissione di obbligazioni: limiti e procedura

- Le obbligazioni e il capitale sociale

L’emissione di obbligazioni pone il problema della sussistenza di un capitale sociale che possa garantire la possibilità del loro rimborso. Per questo motivo la legge stabilisce, all’art. 2410 del c.c., che l’emissione di obbligazioni non può avvenire per un importo complessivo superiore al capitale sociale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. In deroga a questo principio, l’emissione di obbligazioni per un importo superiore al capitale sociale versato ed esistente è consentita solo se esistono idonee garanzie del pagamento dell’eccedenza dell’ammontare delle obbligazioni rispetto al capitale versato.

Queste garanzie devono consistere:

Ø in ipoteche su beni immobili della società;

Ø in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato con scadenza successiva a quella delle obbligazioni;

Ø in altri crediti o sovvenzioni a carico dello Stato o enti pubblici di cui la società emittente sia titolare.

La corrispondenza tra ammontare delle obbligazioni e capitale sociale deve sussistere non soltanto al momento dell’emissione, ma anche in seguito. Ciò spiega perchè la legge (art. 2412 c.c.) vieti alla società emittente di ridurre il capitale sociale se non in proporzione alle obbligazioni rimborsate.

- La procedura di emissione

La procedura di emissione si articola nelle seguenti fasi:

1. la deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.). L’atto costitutivo può delegare agli amministratori l’emissione di obbligazioni;

2. il deposito della delibera di emissione (a cura di un notaio o degli amministratori) presso l’Ufficio società;

3. l’omologa della delibera da parte del Tribunale;

4. l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese: con l’iscrizione l’emissione può avere materiale esecuzione;

5. la pubblicazione sul BUSARL.

L’assemblea degli obbligazionisti ed il rappresentante comune

Gli obbligazionisti, a tutela degli interessi di tutta la categoria, costituiscono un’assemblea loro riservata e nominano un loro rappresentante comune. Assemblea e rappresentante comune sono i due organi di categoria.

L’assemblea delibera su:

Ø la nomina e la revoca del rappresentante comune;

Ø le modificazioni eventualmente apportate alle condizioni di emissione;

Ø le richieste di ammissione alle procedure alternative al fallimento quali l’amministrazione controllata ed il concordato;

Ø la costituzione di un fondo comune con cui far fronte alle spese necessarie alla tutela dei comuni interessi;

Ø ogni altra questione di interesse comune.

L’assemblea può essere convocata dal rappresentante comune oppure dagli amministratori della società, i quali possono in ogni caso partecipare all’assemblea stessa.

Il rappresentante comune è designato dall’assemblea o, se questa non provvede, dal Presidente del Tribunale su ricorso di uno o più obbligazionisti o degli amministratori.

Non è necessario che il rappresentante comune sia anch’egli obbligazionista. Non può tuttavia venir designato tra gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società emittente.

La nomina del rappresentante comune, che non può aver effetto per più di tre anni, deve essere inoltre iscritta nel registro delle imprese.

Sono obblighi del rappresentante comune:

Ø tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società;

Ø eseguire le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti;

Ø assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni

Il rappresentante comune esercita i seguenti poteri:

Ø può assistere all’assemblea dei soci;

Ø rappresenta anche in causa gli obbligazionisti: rappresentanza processuale.

Per l’esercizio delle sue funzioni il rappresentante comune ha diritto ad un compenso determinato dall’assemblea degli obbligazionisti.

 

 

 

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